1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il trasbordo, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.
2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima eventualmente catturati devono essere rigettati in mare.
3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui al comma 1 ovvero di specie di cui è vietata la cattura sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro».